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Il portale delle Terre Inesplorate

DECRETO LEGGE 03 febbraio 2019, n. 1

Norme transitorie per l'ordine e la pubblica sicurezza

IL COMANDANTE DELLE TERRE INESPLORATE

Visti gli articoli XXXXIII e XXXXIV della Carta;
vista la mancata redazione da parte dell'Assemblea Costituente dello Statuto delle Terre Inesplorate;
ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a preservare il pubblico sviluppo, al fine di garantire la stabilità sociale e assicurare la protezione dei coloni;
considerato che gli strumenti democratici applicati nelle settimane precedenti si sono dimostrati inefficaci o inefficienti;

E m a n a

Il seguente decreto-legge:

    TITOLO I - Delle pubbliche istituzioni

  1. In virtù dello stato di emergenza perdurante nella colonia si instaura la dittatura. Tutti gli insediamenti delle Terre sono sottoposti al potere del Comandante che resterà in carica fino alla risoluzione della crisi.
  2. L'Assemblea Costituente rimane insediata ad oltranza fino alla completa redazione dello Statuto; tutti i coloni sono chiamati a prendervi parte.
  3. L'amministrazione della cosa pubblica è affidata ad apposite commissioni, organizzate sulla base agli ambiti di competenza. Le nomine raccolte mediante spontanea richiesta sono ratificate dall'esecutivo.
  4. Tutte le infrastrutture deputate al trasporto di merci o persone tra insediamenti distinti sono di proprietà del demanio. L'amministrazione di specifici tratti può essere concessa in deroga al presente articolo su esame della commissione trasporti.
  5. TITOLO II - Dei reati in generale

  6. La Legge indicata all'interno di questo decreto obbliga tutti coloro che, coloni o avventurieri, si trovano nel territorio della colonia, salve le specifiche eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dalle Leggi Imperiali.
  7. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della Legge.
  8. Le pene principali stabilite per i delitti sono:
    1. la revoca, temporanea o permanente, della licenza di sbarco;
    2. la reclusione, all'interno di uno stabilimento penitenziario o altro luogo indicato;
    3. il confino nella propria abitazione, insediamento o in altra area definita;
    4. il sequestro e/o la confisca, parziale o totale, dei beni privati
    5. la multa da versare a favore dello Stato
  9. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
  10. In virtù dell'applicazione della legge marziale, l'entità della pena verrà stabilita ed eseguita immediatamente all'atto della condanna.
  11. TITOLO III - Dei delitti in particolare

  12. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione.
  13. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione o con il confino.
  14. Il colono che, avendo avuto notizia di un delitto, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità è punito con la multa.
  15. Chiunque afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione.
  16. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la multa.
  17. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere alla giustizia, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa.
  18. Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere alla giustizia, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
  19. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, è punito con la multa
  20. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la multa
  21. Chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni, risorse o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
  22. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con il confino.
  23. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.
  24. Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione o con il confino.
  25. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito con la reclusione o con il confino.
  26. Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica, materiali solidi o liquidi o di gas è punito con la reclusione o con il confino.
  27. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione e con la multa.
  28. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione
  29. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione e con la multa. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
  30. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione o con la multa.
  31. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione o con la multa.
  32. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione o con la multa.
  33. Chiunque, mediante l'ausilio di strumenti a raggi x o altre tecnologie non espressamente previste, provvede al rilevamento di risorse, è punito con la confisca del patrimonio personale.
  34. TITOLO IV - Della tutela del prestigio imperiale

  35. L'ambiente naturale, casa comune dell'umanità tutta, gode della massima tutela da parte dei suoi abitanti. L'alterazione e la distruzione dei luogi mediante scavi, costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo costituisce, oltre che indelebile danno, oltraggio morale allo spirito dell'Impero.
  36. Ogni realizzazione che prevede un elevato impatto ambientale, quali ma non limitatamente, cave, miniere, gallerie e bonifiche, necessita dell'approvazione preventiva da parte dell'esecutivo.
  37. Nel rispetto della millenaria tradizione imperiale, ogni edificazione dev'essere realizzata conciliando estetica e funzionalità; una struttura ben realizzata ma dalle limitate funzioni è un inutile opera d'arte, viceversa un impianto realizzato senza tener conto dell'aspetto esteriore è un insulto al genio della nostra civiltà. Tutti gli stabili non conformi verranno designati per l'abbattimento da parte delle preposte istituzioni.
  38. In richiamo al precedente articolo, è specificatamente proibita la realizzazione di installazioni prevalentemente sotterranee o fluttuanti.
    In casi eccezionali sono previste deroghe al presente articolo su rilascio di apposita certificazione da parte delle autorità competenti.
  39. TITOLO V - Delle installazioni tecnologiche

  40. L'edificazione di impianti industriali è vincolata al rilascio di apposita autorizzazione governativa mentre non è richiesto alcun permesso per la realizzazione di impianti domestici. Sono definiti impianti industriali tutte le installazioni le cui caratteristiche non rientrano in quelle descritte per gli impianti domestici.
  41. L'utilizzo di macchinari automatici nelle coltivazioni ad uso domestico è sottoposta alle seguenti limitazioni:
    • Per la produzione agricola destinata ad uso alimentare è consentito per ogni insediamento un solo impianto per ogni specie, le cui dimensioni non siano eccedenti un quadrato di 9m di lato.
    • In caso di produzione agricola la cui destinazione d'uso sia differente dalla nutrizione umana o animale, le dimensioni limite vengono estese ad un quadrato di lato 13m.
    • La produzione di legname è consentita in numero massimo di 2 impianti per ogni insediamento dalle dimensioni non superiori ad un quadrato di 7m per lato, ridotto a 3m nel caso in cui l'impianto preveda l'utilizzo di fertilizzanti
    • Gli impianti dotati di macchinari rotabili possono essere realizzati su di una superficie di 4096m2 rispettando le precedenti limitazioni relative al numero di impianti.